Art. 219. Calcolo della situazione di solvibilita' corretta 1. L'ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', i termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate; b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilita' corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilita' delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato; d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della societa' che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalita' di verifica della solvibilita' della medesima societa', i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilita' teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante; e) le modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.