Art. 220. 
 
                Accordi per la concessione di esoneri 
 
  1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1,
e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o  da  un'impresa
di riassicurazione o da  un'impresa  di  partecipazione  assicurativa
aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP  puo'  esonerare
l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare
la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto  ha  concordato
con  le  autorita'  di  vigilanza  competenti  degli   Stati   membri
interessati di attribuire l'esercizio della  vigilanza  supplementare
all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. 
  2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2,
e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato
membro  sono  controllate  dalla  stessa  impresa  di  partecipazione
assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla  stessa
impresa di assicurazione avente  sede  legale  in  uno  Stato  terzo,
l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo
210,  comma  2,  dall'obbligo  di  effettuare   la   verifica   della
solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato  con  le
autorita'  degli  altri  Stati  membri  interessati   di   attribuire
l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di  vigilanza
dell'altro Stato membro.