Art. 415
  Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare

1.  Alle  requisizioni  interessanti  unita'  e  servizi della Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare,  dislocati  nella zona delle
operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi
mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da
ammiragli  o  da  generali,  previi  accordi  con i comandi di grandi
unita'  dell'Esercito  italiano  competenti  sul  territorio  ove  le
requisizioni  si  effettuano,  e sotto il controllo dell'alto comando
dell'Esercito italiano.