Art. 556 Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria 1. Le autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono: a) il Capo di stato maggiore della difesa quando: 1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorita' o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze; 2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorita' esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo; b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale; c) i superiori gerarchici del comando, ente, unita' e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo e' individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonche' alla capacita' ad acquisire, con la necessaria tempestivita', gli elementi necessari per valutare l'opportunita' di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi. 2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa puo' delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.