Art. 556 
 
        Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria 
 
1. Le autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono: 
a) il Capo di stato maggiore della difesa quando: 
1) gli eventi sono avvenuti  nell'ambito  di  enti  e  organismi,  in
Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorita'
o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze; 
2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito  di  operazioni,  missioni  o
esercitazioni per le quali tale autorita' esercita o ha  delegato  le
funzioni di comando e controllo; 
b) il Segretario  generale  della  difesa,  quando  gli  eventi  sono
avvenuti nell'ambito del Segretariato generale; 
c) i  superiori  gerarchici  del  comando,  ente,  unita'  e  ufficio
coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo e'  individuato,  in
via  generale,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  in  base
all'assetto    organizzativo    delle     aree     tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale  del  Ministero  della
difesa, nonche'  alla  capacita'  ad  acquisire,  con  la  necessaria
tempestivita', gli elementi necessari per valutare l'opportunita'  di
disporre l'inchiesta sommaria e ad  adottare  o  proporre  le  misure
correttive, sulla base dei risultati  dell'indagine,  fermo  restando
quanto disposto dal codice della navigazione in materia  di  sinistri
marittimi. 
2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al  comma  1,  lettera
c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e
del Segretario generale della  difesa,  in  relazione  alle  aree  di
rispettiva competenza. 
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di
stato maggiore della difesa puo'  delegare  uno  dei  Capi  di  stato
maggiore di  Forza  armata,  il  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  o  il  Comandante  del  Comando  operativo  di   vertice
interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base
delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore
della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.