Art. 557 
 
                    Avvio dell'inchiesta sommaria 
 
1. L'autorita' competente a  ordinare  l'inchiesta  sommaria  nomina,
entro quindici giorni dal ricevimento della notizia  dell'evento,  un
ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta. 
2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni,
missioni, o esercitazioni per le quali  il  Capo  di  stato  maggiore
della difesa esercita, anche  a  mezzo  di  delega,  le  funzioni  di
comando e controllo, possono essere  nominati,  avuto  riguardo  alle
Forze armate coinvolte, piu' ufficiali inquirenti, di pari grado, che
procedono  congiuntamente  agli  atti  e  alla  predisposizione   del
rapporto riassuntivo. 
3. L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva  notizia  dell'avvio
dell'inchiesta  sommaria  allo  Stato  maggiore  della  difesa  o  al
Segretariato generale della difesa, a seconda  che  l'evento  si  sia
verificato    nell'area    tecnico-operativa     o     nelle     aree
tecnico-amministrativa e  tecnico-industriale,  nonche',  in  base  a
quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di  Forza  armata,  allo
Stato  maggiore,  al  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i  comandi,  gli
enti, le unita' o gli uffici interessati dall'evento.