Art. 558 
 
        Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria 
 
1.  Il   Capo   di   stato   maggiore   della   difesa   per   l'area
tecnico-operativa, il Segretario generale  della  difesa  per  l'area
tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale,  i  Capi  di
stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante
generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta  sommaria
quando le altre autorita' competenti,  ai  sensi  dell'articolo  556,
comma 1, non provvedono al  riguardo,  entro  quindici  giorni  dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.