Art. 558 Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria 1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.