Art. 559 
 
                 Esecuzione dell'inchiesta sommaria 
 
1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 557, commi
1 e 2, non puo'  appartenere  al  comando,  ente,  unita'  o  ufficio
interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se  pari  grado,
piu' anziano  del  comandante  di  corpo,  ovvero  del  titolare  del
comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento. 
2. L'inchiesta sommaria consiste: 
a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo,  ovvero
del  titolare  del  comando,  ente,  unita'  o  ufficio   interessati
all'evento; 
b) nella raccolta di tutte  le  notizie  relative  all'evento  quali:
localita',  data,  ora,  circostanze,   generalita'   del   personale
coinvolto, beni della  difesa  interessati  dall'evento,  dinamica  e
probabili  cause,  provvedimenti   adottati,   eventuali   interventi
dell'autorita' giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonche'
ogni altro elemento di informazione utile; 
c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare
e   civile   della    Difesa,    nonche'    di    persone    estranee
all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai
fini dell'inchiesta, le cui attestazioni  sono  verbalizzate  a  cura
dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante; 
d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante
i  risultati  delle  indagini  e  le   considerazioni   sulle   cause
dell'evento.