Art. 559 Esecuzione dell'inchiesta sommaria 1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 557, commi 1 e 2, non puo' appartenere al comando, ente, unita' o ufficio interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento. 2. L'inchiesta sommaria consiste: a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio interessati all'evento; b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: localita', data, ora, circostanze, generalita' del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorita' giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonche' ogni altro elemento di informazione utile; c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni sono verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante; d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.