Art. 560 
 
              Invio degli atti dell'inchiesta sommaria 
 
1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al  piu'  presto  e
comunque entro novanta giorni dalla data in cui  e'  stata  disposta,
all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa  trasmessi,
nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione
degli eventuali provvedimenti adottati,  allo  Stato  maggiore  della
difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di
Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,
in relazione all'area di appartenenza del  Comando,  ente,  unita'  o
ufficio presso i quali si e' verificato l'evento. 
2. Lo Stato maggiore della  difesa,  il  Segretariato  generale,  gli
Stati maggiori di Forza armata e il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono  al
loro esame da concludersi, con decisione motivata  dell'autorita'  di
vertice dei predetti organismi,  entro  centocinquanta  giorni  dalla
data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita'  di  vertice  puo'
ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini,
i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni. 
3.  Una  sintetica  scheda  informativa  sugli  esiti  dell'inchiesta
sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati  maggiori
o del Segretariato generale o  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati  maggiori  di  Forza
armata e il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  informano,
altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.