Art. 97. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee' misure per, eliminare o ridurre il pericolo.