Art. 97. 
 
  Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o
parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque  venire  in
contatto con gli organi lavoratori in moto. 
  Le protezioni di cui al comma precedente  devono  essere  provviste
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72. 
  Quando per ragioni tecnologiche  non  sia  possibile  applicare  le
protezioni ed i dispositivi di cui ai  commi  precedenti,  si  devono
adottare altre idonee' misure per, eliminare o ridurre il pericolo.