Art. 160. 
 
  Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti
almeno due operai. Tuttavia un operaio vi puo' lavorare  isolatamente
se vi siano soddisfacenti condizioni di  sicurezza,  o  quando  possa
essere visto o udito da altri. 
  E'  vietato  impiegare  in  lavori  sotterranei  operai  di   prima
assunzione o non pratici del cantiere se non in  compagnia  di  altra
persona  esperta  e  cio'  fino  a  quando  non   abbiano   acquisito
sufficiente pratica.