Art. 160. Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti almeno due operai. Tuttavia un operaio vi puo' lavorare isolatamente se vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza, o quando possa essere visto o udito da altri. E' vietato impiegare in lavori sotterranei operai di prima assunzione o non pratici del cantiere se non in compagnia di altra persona esperta e cio' fino a quando non abbiano acquisito sufficiente pratica.