Art. 161. 
 
  Gli operai, prima di accingersi al lavoro, debbono accertarsi dello
stato di sicurezza del cantiere e delle vie di accesso. 
  Essi hanno l'obbligo di eseguire le piccole riparazioni  occorrenti
alle scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature  dei  pozzetti  o
delle gallerie che servono ai  rispettivi  cantieri  e  che  avessero
subito guasti durante il lavoro. 
  Quando occorrano riparazioni che non possono eseguire essi stessi o
che richiedano lungo tempo,  ne  devono  avvertire  il  sorvegliante.
Devono inoltre avvertire il sorvegliante ove  constatino  l'esistenza
di pericoli di qualsiasi genere.