Art. 376 
                           Riconoscimento 
 
  1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni  o  da  enti
forniti di personalita' giuridica possono ottenere  il  pareggiamento
delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale.  Le
relative  condizioni  e  modalita'  sono  stabilite  con  regolamento
governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400.