Art. 721.
(Ricovero di aeromobili e riparazioni).
Il direttore dell'aeroporto, compatibilmente con le esigenze del
servizio ed alle condizioni previste dal regolamento, puo'
autorizzare il ricovero di aeromobili nelle aviorimesse esistenti
nell'aeroporto.
L'autorita' predetta puo' altresi' autorizzare l'esecuzione di
lavori sugli aeromobili, con personale dell'aeroporto.