(Codice della navigazione-art. 721)
                              Art. 721. 
               (Ricovero di aeromobili e riparazioni). 
 
  Il direttore dell'aeroporto, compatibilmente con  le  esigenze  del
servizio  ed  alle  condizioni   previste   dal   regolamento,   puo'
autorizzare il ricovero di  aeromobili  nelle  aviorimesse  esistenti
nell'aeroporto. 
 
  L'autorita' predetta  puo'  altresi'  autorizzare  l'esecuzione  di
lavori sugli aeromobili, con personale dell'aeroporto.