(Codice della navigazione-art. 723)
                              Art. 723. 
                 (Deposito di cose nell'aeroporto). 
 
  Il direttore dell'aeroporto puo' consentire il deposito di merci  o
di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalita' ed  il
canone. 
 
  Il deposito di sostanze che presentano pericolo di  incendio  o  di
esplosione  e'  sottoposto  all'autorizzazione   del   ministro   per
l'aeronautica  e  all'osservanza  delle  prescrizioni  opportune  per
garantire l'incolumita' pubblica. 
 
  L'autorizzazione predetta e' richiesta anche quando il deposito  e'
effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari. 
 
  Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato,  il
direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64.