Art. 723.
(Deposito di cose nell'aeroporto).
Il direttore dell'aeroporto puo' consentire il deposito di merci o
di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalita' ed il
canone.
Il deposito di sostanze che presentano pericolo di incendio o di
esplosione e' sottoposto all'autorizzazione del ministro per
l'aeronautica e all'osservanza delle prescrizioni opportune per
garantire l'incolumita' pubblica.
L'autorizzazione predetta e' richiesta anche quando il deposito e'
effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari.
Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato, il
direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64.