(Codice della navigazione-art. 726)
                              Art. 726. 
             (Impiego di mezzi per urgenti necessita'). 
 
  Il direttore dell'aeroporto puo', in caso di urgente necessita'  di
servizio,  ordinare  che  gli  aeromobili  e  ogni  altro  mezzo   di
trasporto, i quali si  trovino  nell'aeroporto,  siano  messi  a  sua
disposizione con il relativo personale. Puo' parimenti  ordinare  che
sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.