Art. 727.
(Soccorso ad aeromobili in pericolo).
Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di un aeromobile in
pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve
immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a
disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne
avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.
Quando l'autorita' aeronautica non puo' tempestivamente
intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi
dall'autorita' comunale, o da quella marittima se il sinistro e'
avvenuto in mare.