(Codice della navigazione-art. 727)
                              Art. 727. 
                (Soccorso ad aeromobili in pericolo). 
 
  Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di  un  aeromobile  in
pericolo o della caduta di un aeromobile o di  altro  sinistro,  deve
immediatamente  provvedere  al  soccorso,  e  quando  non   abbia   a
disposizione o non possa procurarsi i  mezzi  necessari,  deve  darne
avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire. 
 
  Quando   l'autorita'   aeronautica   non    puo'    tempestivamente
intervenire,   i   primi   provvedimenti   necessari    sono    presi
dall'autorita' comunale, o da quella  marittima  se  il  sinistro  e'
avvenuto in mare.