Art. 728.
(Compenso e indennita').
Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente
siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che
hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera
utilmente prestata, nonche', in ogni caso, al risarcimento dei danni
e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli
983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi
secondo i criteri stabiliti dal regolamento.