(Codice della navigazione-art. 728)
                              Art. 728. 
                      (Compenso e indennita'). 
 
  Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente
siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati,  le  persone  che
hanno prestato il soccorso  hanno  diritto  a  compenso  per  l'opera
utilmente prestata, nonche', in ogni caso, al risarcimento dei  danni
e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati  dagli  articoli
983 e seguenti, quando ne ricorrano gli  estremi;  negli  altri  casi
secondo i criteri stabiliti dal regolamento.