(Codice della navigazione-art. 729)
                              Art. 729. 
                       (Rimozione di relitti). 
 
  Nel caso di caduta di  un  aeromobile  entro  il  perimetro  di  un
aerodromo della circoscrizione, il direttore di aeroporto  ordina  al
proprietario  di  provvedere  a  proprie  spese  alla  rimozione  dei
relitti, fissando il termine per l'esecuzione. 
 
  Se  il  proprietario  non  esegue  l'ordine  nel  termine  fissato,
l'autorita' provvede d'ufficio alla  rimozione  e  alla  vendita  dei
relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della  vendita  non  e'
sufficiente  a  coprire  le  spese,  il  proprieterio  e'  tenuto   a
corrispondere allo Stato la differenza. 
 
  Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla
differenza  concorrono   i   creditori   privilegiati   e   ipotecari
sull'aeromobile. 
 
  Nei  casi  di  urgenza  l'autorita'  puo'   senz'altro   provvedere
d'ufficio per conto e a spese del proprietario.