Art. 729.
(Rimozione di relitti).
Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un
aerodromo della circoscrizione, il direttore di aeroporto ordina al
proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei
relitti, fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato,
l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei
relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e'
sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a
corrispondere allo Stato la differenza.
Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla
differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari
sull'aeromobile.
Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere
d'ufficio per conto e a spese del proprietario.