(Codice della navigazione-art. 730)
                              Art. 730. 
                (Ingiunzione per rimborso di spese). 
 
  Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto
di  privati,  il  direttore  di  aeroporto  emette  ingiunzione  resa
esecutoria con decreto del pretore competente per territorio. 
 
  Decorsi  venti  giorni  dalla  notificazione  dell'ingiunzione   al
debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il  direttore
di aeroporto puo' procedere agli atti esecutivi. 
 
  Entro il termine predetto il  debitore  puo'  fare  opposizione  al
decreto per motivi  inerenti  all'esistenza  del  credito  a  al  suo
ammontare,  previo   versamento   della   somma   fissata   nell'atto
d'ingiunzione. 
 
  L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.