Art. 440. (Art. 78 del Testo Unico) PRESCRIZIONI GENERALI Le cisterne devono essere in lamiera di acciaio, o in lamiere d'altro metallo quando cio' sia riconosciuto ammissibile, caso per caso, dal Ministero dei trasporti; esse e i loro dispositivi di chiusura devono essere costruiti in materiali che noti siano attaccati dal contenuto e non possano formare con questo combinazioni nocive o pericolose. Le cisterne devono essere in ogni loro pane solide e ben fatte, in modo da poter resistere con sicurezza alle sollecitazioni normali durante il trasporto.