(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 441)
                 Art. 441. (Art. 78 del Testo Unico) 
                      PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
  Per il trasporto in cisterne dei liquidi dal 1° al 3° e del 5° sono
ammesse soltanto le cisterna previste ai punti a), ti) e c) seguenti: 
    a) cisterne equipaggiate con dispositivi di aerazione  muniti  di
una protezione contro la propagazione delle fiamme,  e  costruite  in
modo che non possano essere chiuse ermeticamente e che non permettono
al liquido di fuoriuscire a seguito di sobbalzi durante il trasporto; 
    b) cisterne equipaggiate di dispositivi di  aerazione  muniti  di
una protezione contro la propagazione delle fiamme, e chiusi  da  una
valvola di sicurezza che si apra automaticamente per effetto  di  una
pressione manometrica interna di 1,5 kg/cm2; 
    c) cisterne a chiusura ermetica e perfettamente stagne, costruite
senza giunti, ovvero saldate o chiodate. Per le cisterne  saldate  si
devono usare acciai che possano essere saldati con ogni garanzia.