(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 447)
                 Art. 447. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
    DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI DEL 1° 

 
  Per il trasporto  dei  liquidi  del  1°,  si  devono  osservare  le
seguenti prescrizioni supplementari: 
    a) Motore e tubo di scarico: il motore del veicolo  destinato  al
trasporto di materie del 1° deve essere  fabbricato  e  sistemato  in
modo  tale  da  evitare  ogni  pericolo  al  carico  a   seguito   di
riscaldamento o di infiammazione; la stessa prescrizione vale per  il
tubo di scarico, che deve a tal fine essere opportunamente diretto  o
protetto; 
    b) Serbatoio del combustibile: il serbatoio per  il  combustibile
destinato ad alimentare il motore del veicolo deve  essere  sistemato
in modo tale che, per quanto possibile, sia al riparo  dagli  urti  e
che in caso di fuoriuscita del combustibile, questo  possa  spandersi
direttamente sul suolo.  Il  serbatoio  non  deve  essere  mai  posto
direttamente al disopra del tubo di scarico. Se il serbatoio contiene
benzina, esso deve essere munito di un frangi-fiamma efficace che  si
adatti al foro di riempimento; 
    c) Tubo di  aspirazione:  qualora  il  motore  sia  alimentato  a
benzina, la tubazione d'ammissione dell'aria deve essere munita di un
filtro che possa servire da frangi-fiamma; 
    d) Cabina: nessun materiale infiammabile  deve  essere  impiegato
per la costruzione della cabina tranne che per lo equipaggiamento dei
sedili; 
    e) Cisterne: le cisterne di  capacita'  superiore  a  5000  litri
devono essere munite di frangi-flutti o di pareti che le dividano  in
sezioni di volume non  superiore  a  5000  litri.  Lo  scarico  e  il
riempimento  delle   cisterne   devono   potersi   interrompere   con
dispositivi a chiusura rapida.