(CODICE CIVILE-art. 592)
                              Art. 592. 
 
           (Figli naturali riconosciuti o riconoscibili). 
 
  Se vi sono discendenti  legittimi,  i  figli  naturali,  quando  la
filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non  possono  ricevere
per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si
fosse devoluta in base alla legge. 
 
  I figli naturali riconoscibili, quando la  filiazione  risulta  nei
modi indicati dall'art. 279, non possono  ricevere  piu'  di  quanto,
secondo la disposizione del comma precedente,  potrebbero  conseguire
se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.