Art. 593. (Figli naturali non riconoscibili). Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e' ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita'. Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere piu' del terzo della eredita'. L'eccedenza e' attribuita al coniuge. I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.