(CODICE CIVILE-art. 593)
                              Art. 593. 
 
                 (Figli naturali non riconoscibili). 
 
  Quando il testatore lascia figli legittimi o  loro  discendenti,  i
figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei  modi
stabiliti dall'art.  279,  non  possono  singolarmente  ricevere  per
testamento piu' della meta' di quanto consegue nella  successione  il
meno favorito dei figli legittimi.  L'eccedenza  e'  ripartita  nelle
stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili.
Questi non possono, in nessun caso,  complessivamente  ricevere  piu'
del terzo dell'eredita'. 
 
  Se al testatore sopravvive il coniuge, i  figli  non  riconoscibili
non possono ricevere piu' del terzo della  eredita'.  L'eccedenza  e'
attribuita al coniuge. 
 
  I discendenti legittimi hanno facolta' di pagare  in  danaro  o  in
beni immobili ereditari, a giusta stima,  la  porzione  spettante  ai
figli non riconoscibili. 
 
  Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  anche  ai  figli   non
riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma
degli articoli 251 e 252, terzo comma.