(CODICE CIVILE-art. 594)
                              Art. 594. 
 
  (Assegno ai figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti). 
 
  I figli naturali  non  riconoscibili  e  quelli  non  riconosciuti,
quando  ricorrono  le  ipotesi  prevedute  dall'articolo  279,  e  il
testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire,
nei confronti degli eredi o dei legatari  a  cui  e'  attribuita  per
testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio  nei  limiti
stabiliti dall'art. 580. Se il testatore ha disposto in loro  favore,
essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.