(CODICE CIVILE-art. 595)
                              Art. 595. 
 
                        (Coniuge del binubo). 
 
  Il coniuge del binubo non puo' ricevere da questo  per  testamento,
sulla disponibile, piu' di quanto consegue, sulla disponibile stessa,
il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni.  Per  determinare
la porzione  del  coniuge  devono  calcolarsi  le  donazioni  da  lui
ricevute. 
 
  L'eccedenza di cui e' stato disposto a favore  del  coniuge,  anche
per donazione, deve essere divisa in  parti  eguali  tra  il  coniuge
medesimo e tutti i figli del testatore.