(CODICE CIVILE-art. 596)
                              Art. 596. 
 
              (Incapacita' del tutore e del protutore). 
 
  Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a
tutela in favore del tutore, se fatte dopo  la  nomina  di  questo  e
prima che sia approvato il  conto  o  sia  estinta  l'azione  per  il
rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo
l'approvazione. Questa norma si applica anche  al  protutore,  se  il
testamento e' fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. 
 
  Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del tutore o  del
protutore che e' ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge
del testatore.