(CODICE CIVILE-art. 597)
                              Art. 597. 
 
     (Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete). 
 
  Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale
che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei
testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.