(CODICE CIVILE-art. 599)
                              Art. 599. 
 
                        (Persone interposte). 
 
  Le disposizioni testamentarie a vantaggio  delle  persone  incapaci
indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596,  597  e  598  sono  nulle
anche se fatte sotto nome d'interposta persona. 
 
  Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i  discendenti
e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente
con l'incapace.