(Allegato F-art. 118)
 
                              Art. 118. 
 
  I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee  generali  o
dal Consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 112,  colla
approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o
lo Stato o la provincia concorrano nelle spese. 
 
  Le altre deliberazioni delle assemblee  generali  e  del  Consiglio
d'amministrazione sono soggette  alle  prescrizioni  di  legge  sulle
deliberazioni  dei  Consigli  e  Giunte  comunali,  in  quanto  dagli
speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.