(Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale-art. 1)
 (Provvedimento del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 
                        ottobre 2015, n. 238) 
 
          ((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"); 
  Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CEdel Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e  la
Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici   di   condotta
destinati a contribuire, in funzione delle  specificita'  settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri; 
  Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e), del  Codice,  i  quali
attribuiscono al Garante il compito di promuovere  nell'ambito  delle
categorie   interessate,    nell'osservanza    del    principio    di
rappresentativita'  e  tenendo  conto  dei  criteri  direttivi  delle
raccomandazioni del  Consiglio  d'Europa  sul  trattamento  dei  dati
personali, la sottoscrizione di codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta per determinati settori,  verificarne  la  conformita'  alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame  di  osservazioni  di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la  diffusione  e  il
rispetto; 
  Visto l'art. 118 del Codice con il  quale  e'  stato  demandato  al
Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di  un  codice  di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo  anche,  in
correlazione con quanto previsto dall'art.  13,  comma  5,  modalita'
semplificate per l'informativa all'interessato  e  idonei  meccanismi
per  favorire  la  qualita'  e  l'esattezza  dei  dati   raccolti   e
comunicati; 
  Visto  il  regolamento  n.  2/2006  recante  le  procedure  per  la
sottoscrizione dei codici deontologici e di buona condotta,  adottato
dal Garante il 20 luglio 2006 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2006); 
  Considerato che il Collegio del Garante in data 19  febbraio  2015,
all'esito della complessa attivita' di  stesura  dell'articolato,  ha
analizzato lo schema preliminare del codice di deontologia e di buona
condotta  predisposto  dai  partecipanti   al   tavolo   di   lavoro,
ritenendolo conforme alle leggi ed ai regolamenti anche in  relazione
a quanto previsto dall'art. 12 del Codice e ha disposto l'avvio della
consultazione pubblica su tale testo, pubblicato  sul  sito  internet
del Garante; 
  Rilevato che la consultazione pubblica si  e'  svolta  nel  periodo
compreso tra il 17 marzo ed il 27 aprile u.s.; 
  Visto il verbale dell'incontro tenutosi il 9 giugno 2015 presso gli
uffici del Garante nel corso del quale  i  soggetti  rappresentativi,
esaminate le osservazioni  ricevute  nel  corso  della  consultazione
pubblica, hanno definito lo schema finale del codice di deontologia e
di buona condotta rimettendolo al Garante per il prosieguo  dell'iter
di adozione; 
  Visto il provvedimento n. 434 del 23 luglio 2015 con  il  quale  il
Garante, nell'esaminare lo schema finale del Codice, lo  ha  ritenuto
conforme alle norme di legge e di regolamento, invitando  i  soggetti
rappresentativi e quelli interessati a sottoscriverlo; 
  Visto il verbale redatto il 3 settembre 2015 dal quale risulta  che
in tale data il testo del Codice di deontologia e di  buona  condotta
per  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a   fini   di
informazione  commerciale  (riportato  in  allegato   alla   presente
deliberazione)  e'  stato  sottoscritto,  in  qualita'  di   soggetti
rappresentativi, da ANCIC (Associazione nazionale tra le  imprese  di
informazione  commerciale  e  di  gestione  del  Credito),   FEDERPOL
(Federazione italiana degli istituti privati per  le  investigazioni,
per le informazioni e per la sicurezza) ed ABI (Associazione bancaria
italiana), nonche', in qualita' di  soggetti  interessati  che  hanno
manifestato la loro adesione ai principi del Codice, da CONFCOMMERCIO
(Confederazione Generale  Italiana  delle  Imprese,  delle  Attivita'
Professionali e del Lavoro  Autonomo)  CONFESERCENTI  (Confederazione
degli  Esercenti  attivita'  Commerciali  e   Turistiche),   CODACONS
(Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente  e  dei
Diritti degli Utenti e  dei  Consumatori),  ASSOUTENTI  (Associazione
nazionale a difesa  dei  consumatori  nei  confronti  di  burocrazia,
commercio,  assicurazioni,  banche  e  telecomunicazioni),  ADICONSUM
(Associazione italiana difesa consumatori e ambiente); 
  Rilevato  che  le  sottoscrizioni  e  le  adesioni  fino  ad   oggi
manifestate rappresentano  un  adeguato  spettro  delle  realta'  che
trattano   professionalmente   informazioni   commerciali,   che   le
utilizzano nello svolgimento  della  propria  attivita'  economica  e
professionale nonche' della platea degli interessati i cui dati  sono
oggetto di trattamento da parte dei c.d. "informatori commerciali"; 
  Considerato che, in conformita' all'art. 8,  comma  3,  del  citato
reg. 2/2006, il Garante esaminera' le eventuali  richieste  di  altri
soggetti  rappresentativi  o  interessati   volte   ad   apporre   le
sottoscrizioni o le adesioni in  epoca  successiva  all'adozione  del
codice di deontologia e buona condotta; 
  Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di
deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la  correttezza  del  trattamento  dei  dati  personali
effettuato da soggetti privati e pubblici  (art.  12,  comma  3,  del
Codice); 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  12,  comma  2,  del  Codice  e
dell'art. 9 del  menzionato  regolamento  n.  2/2006,  il  codice  di
deontologia e di buona condotta deve essere  pubblicato  a  cura  del
Garante nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  con
decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato  A)  al
medesimo Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  preso atto della conclusione dell'iter procedurale di  redazione  e
sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta  per  il
trattamento dei dati personali  effettuato  a  fini  di  informazione
commerciale, che figura in allegato,  quale  parte  integrante  della
presente deliberazione, ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  n.
2/2006, ne dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi  e
decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  al  Ministero
della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice. 
    Roma, 17 settembre 2015 
 
                         Il presidente: Soro 
 
                        Il relatore: Iannini 
 
                    Il segretario generale: Busia 
 
                                                             Allegato 
 
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
       personali effettuato a fini di informazione commerciale 
 
                              PREAMBOLO 
 
    I sotto  indicati  soggetti  privati  sottoscrivono  il  presente
Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall'art.
118 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), sulla
base delle seguenti premesse: 
    1) i soggetti operanti nel settore  relativo  alle  attivita'  di
informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti,  delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate,  in
particolare del diritto  alla  protezione  dei  dati  personali,  del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale; 
    2) nel presente Codice deontologico sono individuate le  adeguate
garanzie e modalita' di trattamento dei dati personali a  tutela  dei
diritti degli interessati  da  porre  in  essere  nel  perseguire  le
finalita' di informazione commerciale per garantire, da un  lato,  la
certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonche' l'adeguata
conoscenza  e  circolazione   delle   informazioni   commerciali   ed
economiche  e,  dall'altro  lato,   la   qualita',   la   pertinenza,
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati; 
    3) le disposizioni del presente Codice deontologico si  applicano
alle  sole  informazioni  commerciali  riferite  a  persone   fisiche
(rientranti nel concetto di interessato di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera i), del Codice) ed, in particolare, al trattamento  dei  dati
personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d.
fonti pubbliche), nonche' al trattamento avente  ad  oggetto  i  dati
personali forniti  direttamente  dagli  interessati,  effettuato  dai
soggetti che prestano a terzi servizi, per finalita' di  informazione
commerciale, nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  modalita'  che  le
normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita'
e pubblicita' di tali dati; e' escluso  dall'ambito  di  applicazione
del presente Codice deontologico il trattamento avente ad  oggetto  i
dati   personali   raccolti   presso   soggetti    privati    diversi
dall'interessato, che  rimane  disciplinato  dalle  disposizioni  del
Codice oltre che da eventuali provvedimenti  specifici  adottati  dal
Garante, al fine di  disciplinare  compiutamente  questo  particolare
tipo di trattamento; 
    4) non rientra nell'ambito di applicazione  del  presente  Codice
deontologico il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito
di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC). Per  il  trattamento  di
tali dati, resta fermo, pertanto, quanto previsto dal relativo Codice
deontologico (v. Allegato 5 al Codice); 
    5) sono destinatari del  presente  Codice  deontologico  tutti  i
soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai
sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante il  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica
Sicurezza  (di  seguito  indicato  come  "T.U.L.P.S.")   e   relativi
Regolamenti di attuazione)). 
 
                               Art. 1. 
 
                           ((Definizioni)) 
 
    ((1. Ai fini del presente Codice deontologico,  si  applicano  le
definizioni previste dall'art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. 
    2. Ai medesimi fini, si intende per: 
    a)  "informazione  commerciale":  il  dato  relativo  ad  aspetti
patrimoniali,  economici,  finanziari,   creditizi,   industriali   e
produttivi di un soggetto; 
    b)   "attivita'   di   informazione   commerciale":   l'attivita'
consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che
comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, l'analisi,  anche
mediante  stime  e  giudizi,  e  la  comunicazione  di   informazioni
commerciali; 
    c) "finalita'  di  informazione  commerciale":  la  finalita'  di
fornire  informazioni  ai  committenti  sulla  situazione  economica,
finanziaria e  patrimoniale  delle  persone  fisiche,  nonche'  sulla
solidita', solvibilita' ed affidabilita' delle predette, in relazione
ad  esigenze  connesse  all'instaurazione  e  gestione  di   rapporti
commerciali, anche precontrattuali, di natura economica e finanziaria
e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti; 
    d)  "servizio   di   informazione   commerciale":   il   servizio
concernente l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di
raccolta, analisi, valutazione, elaborazione  e  comunicazione  delle
informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e
generalmente  accessibili  da  chiunque  o   acquisite   direttamente
dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza  aggiuntiva
ai terzi; 
    e) "committente": il soggetto privato o pubblico che richiede  al
fornitore il servizio di informazione commerciale; 
    f) "fornitore": il soggetto privato che fornisce  al  committente
il servizio di informazione commerciale; 
    g) "soggetto censito": il soggetto cui si riferiscono il servizio
di informazione commerciale o il rapporto informativo  richiesti  dal
committente; 
    h) "rapporto informativo": il documento cartaceo  od  elettronico
(dossier o report) che, ove  richiesto,  puo'  essere  elaborato  dal
fornitore per il  committente  e  che  contiene  la  rappresentazione
complessiva, anche in forma unitaria, aggregata  o  sintetica,  delle
informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito; 
    i) "elaborazione di  informazioni  valutative":  attivita'  volta
alla  formulazione  di  un  giudizio,  espresso  anche   in   termini
predittivi o probabilistici ed in forma di  indicatori  alfanumerici,
codici o simboli, sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita'  del
soggetto censito, risultante da un processo statistico  o,  comunque,
da  un  modello  prestabilito,   automatizzato   e   impersonale   di
elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di  analisi
e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una
classificazione in categorie o classi predefinite)).