ART. 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione) 1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Note all'art. 226: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vedi nota all'art. 215