Art. 422
                       Indennita' per immobili

1. L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al
reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto
delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378.
2.  Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese
nell'ordine  di requisizione, e' accordata al detentore dell'immobile
medesimo  un'indennita'  commisurata  alle normali spese di trasporto
nell'ambito dello stesso comune.