Art. 426
              Indennita' per requisizione di invenzioni

1.  L'indennita'  per  la  requisizione  di invenzioni, ancorche' non
brevettate,  e'  liquidata  dal Ministero della difesa che dispone la
requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2.  Per  i  divieti  di  alienazione,  applicazione,  divulgazione  e
deposito  presso  Stati esteri non e' dovuta alcuna indennita', salvo
che  i  divieti  hanno  per  oggetto  invenzioni requisite in uso non
esclusivo.  In  tal caso l'indennita' e' liquidata ai sensi del comma
1.