Art. 428
               Fondi per il pagamento delle indennita'

1.   Le  commissioni  procedono  al  pagamento  delle  indennita'  di
requisizione:
a)  in  zona  territoriale mediante ordinativi su aperture di credito
disposte  a  favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le
competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze;
b)  nella  zona  delle  operazioni,  mediante ordinativi tratti sulle
casse militari.
2.   Per   somme   di  piccola  entita',  il  pagamento  puo'  essere
direttamente   effettuato   dalle   commissioni   stesse   sui  fondi
prelevabili  in  contanti.  Il  limite delle somme che possono essere
pagate  direttamente  e  di  quelle  da  prelevarsi  a  tale scopo e'
stabilito dall'autorita' da cui la commissione dipende.
3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei
fondi  loro  assegnati,  assumono  la qualifica, le attribuzioni e le
responsabilita'  dei  funzionari  delegati  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
          Nota all'art. 428:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367, si vedano le note all'articolo 323.