Art. 561 Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale 1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d'inchiesta formale. 2. L'inchiesta formale e' sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si e' verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento. 3. L'inchiesta formale puo' essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, se le autorita' di cui al comma 1, valutano opportuno, in relazione alla natura e alla gravita' dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale. Tale facolta' puo' essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo. 4. L'autorita' che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale e' di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui e' disposta.