Art. 561 
 
         Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale 
 
1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria,  il  Capo  di
stato maggiore della difesa, il Segretario generale della  difesa,  i
Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri,
il  Comandante  generale,  se  lo  ritengono   necessario   ai   fini
dell'accertamento   delle   cause   dell'evento,    dispongono    con
provvedimento  motivato  la  nomina  della  commissione   d'inchiesta
formale. 
2. L'inchiesta formale e' sempre disposta nel caso  di  evento  grave
che abbia comportato la perdita di  vite  umane  o  lesioni  gravi  o
gravissime  a  una  o  piu'   persone,   ovvero   perdite   o   grave
danneggiamento  di  beni  di  rilevante  valore  o   di   particolare
importanza,  salvo  il  caso  in  cui  appaia  evidente,   dall'esito
dell'inchiesta sommaria, che l'evento si e' verificato in conseguenza
di  caso  fortuito  o  di  forza  maggiore,  ovvero  che  l'autorita'
competente  a  ordinare  l'inchiesta  formale  abbia  verificato  che
l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni  possibile
accertamento. 
3. L'inchiesta formale puo' essere disposta anche in mancanza di  una
precedente inchiesta sommaria, se le autorita' di  cui  al  comma  1,
valutano opportuno, in relazione alla  natura  e  alla  gravita'  dei
fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale.
Tale facolta' puo' essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato
maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito  di
operazioni, missioni o esercitazioni  per  le  quali  esercita  o  ha
delegato le funzioni di comando e controllo. 
4.  L'autorita'  che  dispone  l'inchiesta  fissa  il  termine,   non
superiore a centoventi giorni, per la conclusione  dei  lavori  della
commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale  e'  di
centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui e' disposta.