Art. 562 
 
        Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili 
 
1. Quando il sinistro deriva da  collisioni  con  navi  della  marina
mercantile, nazionale o straniera, o comunque e' in relazione con  la
manovra di una delle predette navi, la valutazione  sulla  necessita'
di  disporre   l'inchiesta   formale,   e   l'eventuale   svolgimento
dell'inchiesta, sono di competenza delle autorita' di  cui  al  libro
IV, titolo I, del codice della navigazione e al libro IV,  titolo  I,
del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in  base  alle
disposizioni e alle procedure dettate dalla medesima normativa. 
2.  Alle  autorita'  di  cui  al  comma  1,  sono  trasmessi,  dietro
richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi
del capo II del presente titolo. 
 
 
          Note all'art. 562: 
          - Il decreto del Presidente della  Repubblica  15  febbraio
          1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del codice della  navigazione  (Navigazione  marittima)  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.