Art. 562 Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili 1. Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque e' in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessita' di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorita' di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione e al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni e alle procedure dettate dalla medesima normativa. 2. Alle autorita' di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del capo II del presente titolo.
Note all'art. 562: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.