Art. 563 
 
                   Commissione d'inchiesta formale 
 
1.  La  commissione  per  l'esecuzione  dell'inchiesta   formale   e'
costituita da: 
a) un presidente di grado superiore o, se pari  grado,  piu'  anziano
del comandante di corpo  o  titolare  del  comando,  ente,  unita'  o
ufficio presso cui si e' verificato l'evento; 
b) due o quattro membri di grado superiore o,  se  pari  grado,  piu'
anziani del comandante di corpo o del  titolare  del  comando,  ente,
unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento, di cui uno con
funzioni di segretario. 
2.  Per  gli  incidenti  occorsi  presso  enti   interforze,   ovvero
nell'ambito di operazioni o  esercitazioni  a  carattere  interforze,
nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera
b), e' assicurato che almeno uno  di  questi  appartenga  alla  Forza
armata del comandante o titolare del comando, ente o unita' in cui e'
avvenuto l'evento e che essi  non  provengano  tutti  dalla  medesima
Forza armata. La scelta tra la  composizione  della  commissione  con
due, ovvero quattro membri e' operata tenuto conto  della  necessita'
di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna
Forza armata il  cui  personale  o  i  cui  mezzi  sono  coinvolti  o
interessati dall'evento. 
3. La  commissione  inquirente  ha  facolta'  di  avvalersi,  qualora
ritenuto utile ai  fini  dell'inchiesta,  di  personale  appartenente
all'Amministrazione  della  difesa,  ovvero  di  consulenti   tecnici
esterni. Eventuali oneri sono  a  carico  dell'Amministrazione  della
difesa, secondo quanto  previsto  dalle  disposizioni  amministrative
vigenti. 
4. La commissione si riunisce nel luogo indicato  dall'autorita'  che
l'ha nominata e procede: 
a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove  precedentemente
effettuata; 
b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi  e  sopralluoghi,  qualora
necessari anche esterni rispetto all'ente o al reparto presso cui  si
e' verificato l'evento; 
c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e  dichiarazioni
testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche'  di
persone estranee all'Amministrazione della difesa; 
d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati; 
e) all'effettuazione di ogni altra attivita' ritenuta utile  ai  fini
dell'inchiesta; 
5. L'attivita' della commissione si conclude con un rapporto  finale,
corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente: 
a) una circostanziata ricostruzione dell'evento; 
b)  deduzioni,  considerazioni  di  ordine   giuridico   e   tecnico;
motivazioni; 
c) il parere chiaro ed esplicito  sulle  cause  che  hanno  provocato
l'evento; 
d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.