Art. 564 
 
               Invio degli atti dell'inchiesta formale 
 
1. Nei termini di cui  all'articolo  561,  comma  4,  la  commissione
rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi
dell'inchiesta formale, la quale adotta, con  decisione  motivata,  i
provvedimenti ritenuti necessari. 
2. Una dettagliata  scheda  informativa  sugli  esiti  dell'inchiesta
formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o  del
Segretariato  generale  o  del   Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati  maggiori  di  Forza
armata e il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  informano,
altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.