Art. 99. 
 
  Le macchine di fucinatura e di stampaggio per  urto,  quali  magli,
berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo  di  blocco
atto ad assicurare la posizione di  fermo  della  testa  portastampo,
durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.