Art. 322.
                              (Rinvio)

  Nei  riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato
nei  ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste  a  norma  degli  articoli  4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, restano ferme
le disposizioni degli articoli 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello
stesso decreto.