Art. 162. 
 
  Nelle  lavorazioni  sotterranee  delle  miniere  e  delle  cave  il
materiale  occorrente  per  l'armatura  deve  trovarsi  in  quantita'
sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego. 
  E' vietato usare per le armature  legname  impregnato  di  sostanze
incendiabili o nocive alla salute.