Art. 379. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati 1. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l' attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate. 3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 4. I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri. 5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 7. Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal provveditore agli studi. 8. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorita' consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.