Art. 381. 
Riconoscimento dei  titoli  di  studio  conseguiti  all'  estero  dai
   cittadini  che  hanno  acquisito  la  cittadinanza  italiana   per
   matrimonio o naturalizzazione. 
 
  1. Coloro  che  abbiano  acquisito  la  cittadinanza  italiana  per
matrimonio  o  per   naturalizzazione   possono   beneficiare   delle
disposizioni   di   cui   all'articolo   379,   relativamente    alle
dichiarazioni di equipollenza dei titoli di  studio  conseguiti  all'
estero nelle scuole straniere  corrispondenti  alle  scuole  italiane
elementari e medie e dei titoli finali  di  studio  conseguiti  nelle
scuole  straniere  corrispondenti  ai  titoli  di  studio  finali  di
istruzione secondaria superiore. 
  2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli  studi,  a
cui inoltrano la prescritta domanda di  equipollenza,  documentazione
idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero. 
  3. Le prove di  cui  all'articolo  379,  comma  1,  possono  essere
sostenute dai soggetti di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
soltanto dopo  un  soggiorno  in  Italia  di  almeno  sei  mesi.  Gli
interessati possono comprovare il requisito di cui al presente  comma
con qualunque documento proveniente  dalla  pubblica  amministrazione
che sia idoneo a provarlo.