Art. 382. 
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in
   Italia da cittadini italiani residenti  o  che  abbiano  risieduto
   all'estero  per  motivi  di  lavoro  o  professionali  o  da  loro
   congiunti. 
 
  1. I cittadini italiani residenti  o  che  abbiano  risieduto  all'
estero per motivi di  lavoro  o  professionali  e  i  loro  congiunti
possono beneficiare  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  379,
relativamente  alle  dichiarazioni  di  equipollenza  dei  titoli  di
studio, conseguiti nelle scuole straniere in  Italia,  corrispondenti
alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio
dell'istruzione secondaria superiore, a condizione  che  l'iscrizione
presso dette scuole straniere sia avvenuta per  l'esigenza  didattica
di concludere il ciclo di  studi  presso  una  scuola  straniera  del
medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della  scuola
frequentata all'estero. 
  2. A tal fine il Ministero della  pubblica  istruzione,  verificato
che la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel  comma
1 ed accertato che la scuola  straniera  in  Italia  e'  riconosciuta
dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo  366
rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi  presso  la  scuola
straniera. 
  3. La  dichiarazione  di  equipollenza  del  titolo  di  studio  e'
rilasciata dal  provveditorato  agli  studi  a  cui  gli  interessati
inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla  osta  di  cui  al
comma 2, nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita'  consolare
comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
risieduto all'estero per motivi di lavoro o  professionali  propri  o
dei propri congiunti.