Art. 385. 
Riconoscimento dei titoli di studio  conseguiti  nell'area  culturale
   tedesca dai cittadini italiani di madre lingua  tedesca  residenti
   nella provincia di Bolzano. 
 
  1. A norma dell'articolo  29  del  testo  unificato  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,  n.  89  le
disposizioni  contenute  nell'articolo  379  si  applicano  anche  ai
cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia  di
Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale  tedesca
un titolo finale  di  studio  in  scuole  corrispondenti  a  istituti
italiani  di  istruzione  secondaria  superiore  non   esistenti   in
provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca. 
  2.  La  provincia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  citato  testo
unificato, puo' adeguare le prove integrative e i  programmi  d'esame
previsti dall'articolo 379, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove  stesse,  al   particolare   ordinamento   delle   scuole   con
insegnamento in lingua tedesca. Le  competenze  spettanti,  ai  sensi
dell'articolo  379,  al  provveditore  agli  studi  sono   esercitate
dall'intendente per la scuola in lingua tedesca. 
  3. Su  richiesta  della  provincia,  il  ministero  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
dichiara la equipollenza dei  titoli  rilasciati  all'estero  per  la
specializzazione all'insegnamento  nelle  scuole  aventi  particolare
finalita' di cui all'articolo 324, ivi comprese  le  scuole  per  non
vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.