Art. 386. 
 
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da 
cittadini italiani residenti a Campione d'Italia 
  1.  I  benefici  previsti  dai  precedenti  articoli  379  e   382,
relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti  nelle
scuole elvetiche corrispondenti alle scuole  italiane  di  istruzione
secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei  titoli  di
studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli  di
studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi
ai cittadini residenti a Campione d'Italia.