Art. 387. Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.