Art. 390. Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunita' europea. 1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n. 102 e le loro successive modificazioni. 2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunita' si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro successive modificazioni. 3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita' ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie. 4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 390: - La legge n. 102/1960 reca: Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957. - La legge n. 577/1965 reca: Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962. - La legge n. 115/1992 reca: Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. - Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 37. (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea). - (Omissis). 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Minsitri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedure si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".