Art. 391. Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale 1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e' riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo. 2. Ai fini dell'iscrizione alle universita' e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' sono stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche. 3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneita' e' accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. 4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del bacellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. 5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisa le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano. 6. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle affinita', il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 7. L'iscrizione nell'elenco puo' essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneita', o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico. 8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' iscritto nell'elenco di cui al comma 4 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione. 9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 352 e seguenti e nell'articolo 366.
Nota all'art. 391: - Il D.P.R. n. 102/1978 istituisce l'Universita' degli studi di Udine. I suoi articoli 46 e 47, nell'autorizzare la realizzazione in Duino-Aurisina di un collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, riconoscono, a tutti gli effetti giuridici, gli studi in esso compiuti e i titoli rilasciati.